STATUTO

STATUTO

“LE VIBRAZIONI DEL SAPERE”

Associazione culturale no profit

ART. 1) – COSTITUZIONE –

E’ costituita l’Associazione denominata “Le Vibrazioni del Sapere”.

Art. 2) – SEDE –

L’Associazione ha sede legale in Mirano (VE), Via Volpati, 1/B e sede amministrativa in Fiesso d’Artico (VE), Via G. Matteotti, 2/A.

L’Associazione può aprire uffici di rappresentanza o altre sedi in Italia ed all’estero.

Art. 3) – SCOPO –

 L’Associazione è apolitica, apartitica e non ha alcuno scopo commerciale o di lucro ma è istituita per la divulgazione e la promozione di attività culturali, artistiche, ricreative, contribuendo in tal modo alla crescita culturale dei propri soci e ad una completa formazione umana e sociale.

A tale scopo verranno organizzate varie attività:

  • attività culturali: promuovere e gestire mostre, eventi culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni, confronti con le istituzioni, progetti e partnership internazionali, istituire e gestire centri di documentazione, archivi e banche-dati;
  • attività di formazione: organizzare e gestirecorsi rivolti anche alle scuole di ogni ordine e grado;
  • attività editoriale: pubblicazione di collane editoriali, di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute;
  • attività di divulgazione: organizzazione di eventi e seminari per la divulgazione della cultura e delle attività svolte dall’Associazione; realizzazione e gestione di apposite piattaforme web quali punti principali di incontro e comunicazione tra l’Associazione ed il mondo esterno; collaborazione con mezzi mediatici;
  • attività di fundraising: eseguire la raccolta di fondi per i progetti culturali e di valorizzazione che si intende promuovere e sostenere attraverso la creazione di relazioni con e tra Enti Pubblici e privati;
  • attività in ambito sociale: promuovere iniziative e progetti, realizzare strumenti volti all’integrazione dei diversamente abili nella fruizione, nella condivisione e compartecipazione delle esperienze culturali.

Per il conseguimento di tale scopo, l’Associazione svolgerà quant’altro potrà servire al raggiungimento del fine associativo, tra cui:

  • stipulare convenzioni con Enti Pubblici o privati, fornendo tutte le garanzie richieste, nell’ambito della fornitura di servizi ed attività culturali;
  • accedere, ove sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati, fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
  • esercitare senza scopo di lucro, solo per i propri associati, attività di natura commerciale per autofinanziamento;
  • compiere, in modo non prevalente rispetto all’attività svolta dall’Associazione stessa, ed al solo fine del conseguimento dello scopo sociale, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie, bancarie attive e passive.

Art. 4) – DURATA –

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Associazione potrà essere sciolta ove appaia impossibile il raggiungimento dello scopo sociale con deliberazione dell’assemblea degli associati con voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) degli aventi diritto al voto

Art. 5) – SOCI –

 L’Associazione “Le Vibrazioni del Sapere” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali:

Soci fondatori, tutti coloro che risultano firmatari dell’atto costitutivo;

Soci ordinari, tutti coloro che ne faranno richiesta scritta e che sosteranno con il loro contributo l’attività dell’Associazione. Per l’ammissione dei nuovi Soci è necessaria la presentazione degli stessi da parte di un Socio regolarmente iscritto ed è subordinata alla ratifica del Consiglio Direttivo. Il diniego di ammissione all’Associazione va comunicato per iscritto al richiedente e deve essere obbligatoriamente motivato;

Soci sostenitori, tutti coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall’Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi, seminari e manifestazioni varie.

Tale categoria di associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto associativo, non hanno diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo. Gli associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell’apposito “Libro Soci Sostenitori”;

Soci onorari, tutti coloro che per la loro personalità o con la propria professione contribuiscono alla valorizzazione dell’Associazione e contribuiranno al perseguimento dei fini propri dell’Associazione. Tali Soci non sono soggetti al pagamento della quota associativa.

La qualifica di associato non è incompatibile con alcun rapporto di prestazione d’opera a favore dell’Associazione stessa, a qualunque titolo esso sia contratto.

Gli iscritti sono tenuti al versamento di una quota associativa annua, da intendersi quale forma di autofinanziamento il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, indegnità e non rispetto dello statuto. L’indegnità e il non rispetto dello statuto verranno sanciti dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli iscritti partecipano all’Assemblea Generale dei Soci con diritto di voto.

Art. 6) – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE –

 Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei Soci;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

– il Vice-Presidente;

– il Segretario;

– il Tesoriere.

Art. 7) – ASSEMBLEA DEI SOCI –

 All’assemblea partecipano tutti gli associati che sono in regola con il versamento della quota sociale. Hanno diritto di voto gli associati Fondatori ed Ordinari.

A ciascun associato spetta un solo voto che viene espresso sempre in segreto per le elezioni del Direttivo o per alzata di mano; ogni associato potrà farsi rappresentare all’Assemblea mediante delega scritta (non più di due deleghe per persona).

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L’assemblea ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato oppure mediante l’affissione all’albo dell’avviso contenente l’ordine del giorno ed il luogo di riunione almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione. Essa delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e su tutto quanto ad essa demandato per legge e per statuto.

L’Assemblea viene indetta in prima convocazione e, qualora non sia raggiunto il numero legale (un terzo degli iscritti aventi diritto al voto) in seconda convocazione (valida qualunque sia il numero dei convenuti) ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

L’Assemblea straordinaria viene convocata con la medesima forma dell’Assemblea ordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno; essa delibera sulle modificazioni dell’atto statutario, sull’eventuale scioglimento dell’Associazione, per le spese eccedenti la disponibilità di cassa e per altre varie ed eventuali.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto, regolarmente iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è prevista la seconda convocazione.

Art. 8) – CONSIGLIO DIRETTIVO –

 Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri nominati dall’Assemblea: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Essi durano in carica sei anni o fino a revoca o dimissioni e sono scelti fra i Soci effettivi. Ogni membro del Consiglio Direttivo può essere rieletto. In caso di recesso di un membro del Consiglio Direttivo si dovrà provvedere alla surroga con il primo tra i candidati non eletti.

Se per qualsiasi ragione viene meno la maggioranza dei Consiglieri, anche dopo aver inserito tutti i candidati non eletti, l’intero Consiglio Direttivo deve intendersi decaduto ed occorre procedere alla sua rielezione con la convocazione dell’Assemblea Ordinaria.

Spetta al Consiglio Direttivo eleggere il Segretario ed il Tesoriere, curare la gestione dell’Associazione secondo quanto previsto dallo scopo sociale, decidere sull’ammissione di nuovi soci e sulla loro esclusione, stabilire ed affidare incarichi specifici ai soci ritenuti adatti a svolgere compiti particolari, disporre l’ammontare della quota annuale di iscrizione dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o in altro luogo, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri di esso. Di regola la convocazione viene fatta almeno cinque (5) giorni prima dell’adunanza, salvo che nei casi di urgenza nei quali può avvenire telefonicamente o per posta elettronica almeno un giorno prima di quello della riunione. Le riunioni sono valide senza la formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i componenti.

La riunione del Consiglio Direttivo è ritenuta valida con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le decisioni assunte saranno valide solo se approvate dalla maggioranza dei consiglieri presenti, in caso di parità, vale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno risultare da apposito verbale che sarà stilato dal Segretario. Qualora un membro del Consiglio Direttivo risulti assente ingiustificato per tre riunioni consecutive, dovrà intendersi automaticamente decaduto e sarà sostituito dal primo dei non eletti fino alla scadenza del naturale mandato.

Art. 9) – PRESIDENTE –

Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli potrà delegare, ad un membro del Consiglio Direttivo, la gestione del conto corrente dell’Associazione. Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta di convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, seguire e controllare le attività dell’Associazione.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice Presidente che può, per particolari esigenze, avvalersi anche di consulenze esterne.

Art. 10) – VICE PRESIDENTE – SEGRETARIO – TESORIERE –

 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente con pieni poteri in caso di sua assenza o impedimento.

Il Segretario provvede alla gestione dell’archivio dei soci, all’aggiornamento ed alla conservazione dei Libri Sociali (dei Verbali dell’Assemblea dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo), curare la convocazione delle adunanze e i rapporti con i soci.

Il Tesoriere cura la riscossione delle quote associative secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, provvede ai pagamenti ed alle competenze contabili, provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, curare, su espresso mandato del Presidente, la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea dei Soci.

Art. 11) – BILANCIO –

L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e chiude il trentuno (31) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Tesoriere ed il Segretario devono redigere il rendiconto economico e finanziario ed il Consiglio Direttivo deve compilare la relazione sull’andamento della gestione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci

Le spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte col fondo per le spese impreviste, devono essere autorizzate con deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

Art. 12) – ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE –

L’Associazione dispone delle seguenti entrate, da versare su apposito conto corrente, intestato all’Associazione:

  • dalle quote annuali dei soci;
  • redditi derivanti dallo svolgimento della propria attività;
  • versamenti volontari degli associati;
  • dai contributi delle Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti Pubblici e Privati, privati cittadini.

La quota sociale deve essere pagata entro il trentuno (31) gennaio di ogni anno ed è dovuta per tutto l’anno solare, qualunque sia il momento in cui avviene la sottoscrizione.

Art. 13) – REGOLAMENTI INTERNI –

Il Consiglio Direttivo ha il potere, in via generale, di produrre regolamenti interni, non in contrasto con il presente Statuto.

Art. 14) – CLAUSOLA COMPROMISSORIA –

I soci si impegnano a non adire, per eventuali questioni che dovessero insorgere tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, l’Autorità Giudiziaria.

Sulle vertenze deciderà un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, non soci, scelti rispettivamente uno da ogni parte ed uno dal Presidente della CCIAA di Venezia.

 Art. 15) – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE –

 In caso di scioglimento dell’Associazione l’eventuale residuo capitale sarà destinato ad associazioni con medesimo oggetto e senza scopo di lucro.

Art. 16) – NORMA TRANSITORIA E FINALE –

Per quanto non contenuto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e di altre Leggi in materia.